Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni del
decreto-legge, integrate  con  le  modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle modificate  o  richiamate  nel decreto,
trascritte  nelle  note. Restano  invariati  il  valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.


                               Art. 1.


 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali


  1.  Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010,  i  lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in   costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere  utilizzati
dall'impresa   di   appartenenza   in   progetti   di   formazione  o
riqualificazione  che possono includere attivita' produttiva connessa
all'apprendimento.  L'inserimento  del lavoratore nelle attivita' del
progetto  puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in  sede  di  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle politiche
sociali  stipulato  dalle  medesime  parti  sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo   da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza  tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
  2.  ((  All'onere  derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di
euro  per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, )) si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del (( Fondo
sociale  per  occupazione  e  formazione,  )) di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2,
trasferite  al  medesimo  con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, ((
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1,  avuto  particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla  previsione  di  coniugazione dei medesimi con gli interventi di
politica  attiva  a  valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi
dell'Accordo  Stato-Regioni  del  12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
  4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei   dati  comunicati  dall'INPS  al  monitoraggio  degli  oneri  ((
derivanti dall'attuazione del comma 1, )) anche ai fini dell'adozione
dei  provvedimenti  correttivi  di  cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge.
  ((  4-bis.  Il  comma  511  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
  «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, come
modificato  dall'articolo  9,  comma  5,  del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.
40,  e'  autorizzata  la  spesa  di  13  milioni  di  euro, a partire
dall'anno   2009,   fermo   restando   per   l'anno  2009  il  limite
dell'ammontare  complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  con decreto da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per
il  finanziamento  degli  enti  di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge  14  febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di
cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio
2006, n. 51». ))
  5.  Per  il  rifinanziamento  delle  proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione  guadagni  straordinaria per cessazione di attivita', di
cui  all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive  modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per  l'anno  2009,  a  valere  sulle risorse del (( Fondo sociale per
occupazione e formazione, )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito con
modificazioni  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. ))
  6.  In  via  sperimentale  per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato  nella  misura  del venti per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro  per  l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. (( Al
relativo  onere  si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per  occupazione  e  formazione,  )) di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera  a),  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con  modificazioni  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, (( pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile 2009 )) . Con decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le  modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo
con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati  ai  sensi  dell'Accordo  tra  Stato  e  regioni  del 12
febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto ((
del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali di
cui   al   periodo   precedente,  ))  provvede  al  monitoraggio  dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti  delle  risorse  ((  ad  essi  destinate ai sensi dello stesso
decreto. ))
  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'incentivo  di  cui al primo
periodo  e'  erogato  al  lavoratore  destinatario del trattamento di
sostegno  al  reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per  intraprendere  (( un'attivita' di lavoro autonomo, )) avviare ((
un'attivita'  autoimprenditoriale  o  una  micro  impresa,  ))  o per
associarsi  in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso
di  cassa  integrazione  in  deroga,  ((  o  di  sospensione ai sensi
dell'articolo  19,  comma  1,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  e  successive  modificazioni,  ))  il lavoratore, successivamente
all'ammissione  al  beneficio  e  prima dell'erogazione del medesimo,
deve  dimettersi  dall'impresa  di appartenenza. Le somme corrisposte
sono  cumulabili  con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49».
  ((  8.  In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore
gia'  percettore  del  trattamento  di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria,  nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   per   avviare   un'attivita'
autoimprenditoriale   o   una  micro  impresa  o  per  associarsi  in
cooperativa  in  conformita'  alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo  trattamento  per  un  numero  di  mensilita'  pari a quelle
deliberate  e  non  ancora  percepite.  In caso di cassa integrazione
guadagni  per  crisi  aziendale  a  seguito  di  cessazione  totale o
parziale  dell'impresa,  di procedura concorsuale o comunque nei casi
in  cui  il  lavoratore  sospeso  sia  stato  dichiarato  in  esubero
strutturale,  al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il
medesimo  soggetto  rientri  nelle previsioni di cui all'articolo 16,
comma  1,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, il trattamento di
mobilita'  per  dodici  mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore,
successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione
del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
  8-bis.  Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinate   le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
  8-ter.  Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle
complessive   risorse   destinate   ad   interventi   relativi   agli
ammortizzatori  sociali  per  l'anno  2009,  l'ulteriore somma di 100
milioni   di   euro   di   cui  all'articolo  19,  comma  2-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via
alternativa  a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in
tutto  o  in  parte,  previo  specifico  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del
Fondo  sociale  per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto-legge  n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito  con  modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2:
             «Art.   18.   (Ferma   la   distribuzione  territoriale,
          riassegnazione  delle risorse per formazione ed occupazione
          e  per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
          della  eccezionale  crisi  economica internazionale e della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle  risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
          territoriale  e  le  competenze  regionali,  nonche' quanto
          previsto  ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
          presieduto  in  maniera  non  delegabile dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dello
          sviluppo    economico   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per quanto attiene
          alla  lettera  b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
          sede  europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate:
             a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'
          istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali nel quale
          affluiscono  anche  le risorse del Fondo per l'occupazione,
          nonche'  le  risorse  comunque  destinate  al finanziamento
          degli   ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla
          normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal
          CIPE alla formazione;
             b)  al  Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere di
          risanamento  ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le
          infrastrutture  museali ed archeologiche, per l'innovazione
          tecnologica   e   le   infrastrutture  strategiche  per  la
          mobilita';
             b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il  Paese a sostegno
          dell'economia  reale,  istituito  presso  la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.».
             - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
             «3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
             a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
          e  del  saldo netto da finanziare in termini di competenza,
          per   ciascuno   degli   anni   considerati   dal  bilancio
          pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni contabili
          pregresse specificamente indicate;
             b)  le  variazioni  delle  aliquote,  delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
             c)  la determinazione, in apposita tabella, per le leggi
          che  dispongono  spese a carattere pluriennale, delle quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
             d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
             e)   la   determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
             f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
             g)  gli  importi  dei  fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
             h)  l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli  anni  compresi  nel bilancio pluriennale, al rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della  legge  29  marzo  1983, n. 93, ed alle modifiche del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da   pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel  regime
          contrattuale;
             i)  altre  regolazioni  meramente  quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
             i-bis)   norme  che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
             i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni
          di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente
          al  sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di
          interventi di carattere localistico o microsettoriale;
             i-quater)  norme recanti misure correttive degli effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.»
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 25 della legge
          21  dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia di
          formazione professionale):
             «Art.  25  (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi  dell'art. 9  della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ,
          un Fondo di rotazione.
             Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'articolo  20  del  decreto-legge  2 marzo 1974, n. 30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte:
             1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
             4) dal 4,30 al 4 per cento;
             5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.  I due terzi delle maggiori entrate derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La  parte  di  disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla   copertura   dell'onere   di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le  somme  di  cui  ai  commi  precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 14
          febbraio  1987,  n.  40,  recante:  «Norme per la copertura
          delle  spese generali di amministrazione degli enti privati
          gestori di attivita' formative.»:
             «Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  concede  agli enti privati, che svolgono attivita'
          rientranti   nell'ambito   delle  competenze  statali  come
          definite  dall'art.  117,  secondo comma, lettera m), della
          Costituzione   e   dalle   vigenti  normative  in  materia,
          contributi   per   le  spese  generali  di  amministrazione
          relative  al  coordinamento  operativo  a livello nazionale
          degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
             2.  Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1
          gli  enti  privati  che  applichino  per  il  personale  il
          contratto   nazionale   di  lavoro  di  categoria;  rendano
          pubblico   il   bilancio  annuale  per  ciascun  centro  di
          attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere
          nazionale;  operino in piu' di una regione; siano dotati di
          struttura  tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento
          delle attivita' di cui al comma 1.
             3.   Gli   enti   di  cui  ai  commi  precedenti  aventi
          personalita'  giuridica  provvedono,  entro  sei mesi dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
          apportare   ai  propri  statuti  le  necessarie  modifiche,
          prevedendo,  qualora  mancante  tra  i  propri  organi,  la
          costituzione  di  un  collegio  di  sindaci del quale fanno
          parte  due  funzionari  in rappresentanza, rispettivamente,
          del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e del
          Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 36 dell'art. 2 della
          legge  22 dicembre 2008, n. 203, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2009)»:
             «Art.  2  (Proroghe  fiscali, misure per l'agricoltura e
          per   l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,  risorse
          destinate   ai  rinnovi  contrattuali  e  ai  miglioramenti
          retributivi  per  il personale statale in regime di diritto
          pubblico,  ammortizzatori  sociali  e  patto  di stabilita'
          interno).
             (omissis).
             36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
          e  nel  limite  complessivo di spesa di 600 milioni di euro
          per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,   n.   236,   di   seguito   denominato   «Fondo  per
          l'occupazione»,  il  Ministro  del  lavoro,  della salute e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici   mesi,   in   deroga  alla  vigente  normativa,  la
          concessione,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti  di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
          di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
          produttivi  e  ad  aree  regionali.  La  dotazione  di  cui
          all'art.  68,  comma  4,  lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  e successive modificazioni, come da ultimo
          rideterminata  dall'art.  1,  comma 10, del decreto-legge 6
          marzo  2006,  n.  68,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570
          per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo
          scopo  nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978,  n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
          per  le  finalita' di cui all'art. 31, comma 3, del decreto
          legislativo  17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per
          l'anno  2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico
          del  predetto  Fondo  non  puo'  eccedere  l'importo di 420
          milioni di euro.
             (omissis).».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
          materia  di politiche del lavoro e sociali), convertito con
          modificazioni  dalla  legge  3  dicembre  2004,  n.  291, e
          successive modificazioni:
             «1.  Nel  limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
          del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
          di  cessazione  dell'attivita'  dell'intera  azienda, di un
          settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di
          essi,   il   trattamento   straordinario   di  integrazione
          salariale  per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla
          base  di  specifici  accordi  in  sede  governativa, per un
          periodo  fino  a  dodici  mesi  nel  caso di programmi, che
          comprendono  la formazione ove necessaria, finalizzati alla
          ricollocazione  dei  lavoratori,  qualora  il Ministero del
          lavoro  e  delle politiche sociali accerti nei primi dodici
          mesi   il  concreto  avvio  del  piano  di  gestione  delle
          eccedenze  occupazionali.  A  tale  finalita'  il Fondo per
          l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
          2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
          triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
          ottobre  1984,  n.  726  (Misure  urgenti  a  sostegno e ad
          incremento   dei  livelli  occupazionali),  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863:
             «Art.  1.-  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e
          comunque  scaduto  il  termine  ivi  previsto,  concede  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
          comma  2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle imprese
          industriali  e  di quelle di cui all'art. 23 della legge 23
          aprile  1981,  n.  155 , e all'art. 35 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416  ,  le  quali  abbiano  stipulato  contratti
          collettivi   aziendali,   con  i  sindacati  aderenti  alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale,  che  stabiliscano  una riduzione dell'orario di
          lavoro  al  fine  di  evitare,  in  tutto  o  in  parte, la
          riduzione  o  la  dichiarazione di esuberanza del personale
          anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
             2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
          di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta
          per cento del trattamento retributivo perso a seguito della
          riduzione  di  orario.  Il trattamento retributivo perso va
          determinato  inizialmente  non  tenendo conto degli aumenti
          retributivi  previsti da contratti collettivi aziendali nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'.   Il  predetto  trattamento  di  integrazione
          salariale,   che  grava  sulla  contabilita'  separata  dei
          trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni,
          viene   corrisposto   per   un   periodo  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  ed  il  suo  ammontare  e'  ridotto  in
          corrispondenza  di eventuali successivi aumenti retributivi
          intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
             3.  [L'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della massima
          occupazione,  accertata  la  finalizzazione della riduzione
          concordata  di orario al riassorbimento della esuberanza di
          personale,  entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento
          della   domanda   di   concessione   del   trattamento   di
          integrazione  salariale di cui al presente art., esprime su
          di essa parere motivato].
             4.   Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma  2,  e'  riconosciuto  utile di ufficio ai fini della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  di  supplemento  di
          pensione    da   liquidarsi   a   carico   della   gestione
          pensionistica  cui  sono iscritti i lavoratori interessati.
          Il  contributo  figurativo  e'  a carico della contabilita'
          separata  dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
          e'  commisurato  al trattamento retributivo perso a seguito
          della riduzione di orario.
             5.   Ai   fini   della  determinazione  delle  quote  di
          accantonamento  relative  al  trattamento  di fine rapporto
          trovano  applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
          dell'art.  1  della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Le quote
          di   accantonamento  relative  alla  retribuzione  persa  a
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
          della cassa integrazione guadagni.
             6.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  art.,  al
          trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  ai commi
          precedenti   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 7-ter del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito  con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.
          33, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
          lavoro  in  atto ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio
          1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi
          tenuti  assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e
          2010  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga, licenziati o
          sospesi  per  cessazione totale o parziale dell'attivita' o
          per  intervento  di  procedura  concorsuale  da imprese non
          rientranti  nella  disciplina di cui alla medesima legge n.
          223  del  1991,  e'  concesso  dall'INPS  un incentivo pari
          all'indennita' spettante al lavoratore, nel limite di spesa
          autorizzato  e  con esclusione di quanto dovuto a titolo di
          contribuzione  figurativa,  per  il numero di mensilita' di
          trattamento  di  sostegno  al  reddito  non  erogate.  Tale
          incentivo  e' erogato attraverso il conguaglio con le somme
          dovute   dai  datori  di  lavoro  a  titolo  di  contributi
          previdenziali   e   assistenziali,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'art.  8,  comma 4-bis, della citata legge n.
          223  del  1991.  L'incentivo  di  cui  al  primo periodo e'
          erogato  al  lavoratore  destinatario  del  trattamento  di
          sostegno  al  reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia
          richiesta   per   intraprendere  una  attivita'  di  lavoro
          autonomo,  avviare  un'attivita'  autoimprenditoriale o una
          micro  impresa,  o per associarsi in conformita' alle norme
          vigenti.  In  caso  di  cassa  integrazione in deroga, o di
          sospensione   ai   sensi   dell'art.   19,   comma  1,  del
          decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive  modificazioni,  il  lavoratore, successivamente
          all'ammissione  al  beneficio  e  prima dell'erogazione del
          medesimo,  deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
          somme  corrisposte  sono cumulabili con il beneficio di cui
          all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223 (Norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro):
             «Art.  16.  (Indennita'  di  mobilita'  per i lavoratori
          disoccupati  in  conseguenza di licenziamento per riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento  straordinario di integrazione salariale il
          lavoratore,  operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
          valere  una  anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
          cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato, ivi
          compresi  i  periodi di sospensione del lavoro derivanti da
          ferie,  festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 27
          febbraio   1985,   n.   49,   e   successive  modificazioni
          (Provvedimenti  per  il  credito alla cooperazione e misure
          urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione):
             «Art.  17.  - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
          per   il   credito  alla  cooperazione  un  fondo  per  gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
             2.    Al    fine   di   salvaguardare   e   incrementare
          l'occupazione,  mediante  lo  sviluppo  di  piccole e medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di  produzione  e  lavoro, il Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
          di    societa'    finanziarie   appositamente   costituite,
          utilizzando  allo  scopo le disponibilita' del Fondo di cui
          al comma 1.
             3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una
          quota  pari  al  5  per  cento in relazione al numero delle
          societa'   finanziarie   aventi   i   requisiti  che  hanno
          presentato  domanda  di partecipazione e per una quota pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle  partecipazioni  assunte  nonche' dei finanziamenti e
          delle  agevolazioni  erogate  ai  sensi  dell'art. 12 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in  proporzione  alla percentuale di utilizzazione da parte
          di  ciascuna  societa'  finanziaria delle risorse conferite
          dal  Ministero  di  cui  al comma 2 ai sensi della predetta
          norma.  Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
          finanziarie  che  non  hanno  effettuato erogazioni pari ad
          almeno  l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
          anni  dal  conferimento  delle  stesse.  Per l'attivita' di
          formazione   e   consulenza  alle  cooperative  nonche'  di
          promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
          alla   partecipazione   sono   autorizzate   ad  utilizzare
          annualmente,  in  misura  non  superiore  all'1  per cento,
          risorse  equivalenti  agli interventi previsti dall'art. 12
          della   citata  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  effettuati
          nell'anno  precedente. Ad integrazione del decreto previsto
          dal  comma  6 del presente art., il Ministero stabilisce le
          modalita' di attuazione del presente comma.
             4.  Le  societa'  finanziarie  di  cui  al  comma 2, che
          assumono  la  natura  di  investitori istituzionali, devono
          essere  ispirate  ai principi di mutualita' di cui all'art.
          26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14  dicembre  1947,  n.  1577,  e successive modificazioni,
          essere  costituite  in  forma  cooperativa, essere iscritte
          nell'elenco  previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
          1°   settembre   1993,  n.  385,  essere  in  possesso  dei
          requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
          professionalita'  ed  onorabilita'  previsti per i soggetti
          che  svolgono  funzioni  amministrative,  di direzione e di
          controllo   ed   essere  partecipate  da  almeno  cinquanta
          cooperative  distribuite sull'intero territorio nazionale e
          comunque in non meno di dieci regioni.
             5.  Con  le  risorse  apportate ai sensi del comma 2, le
          societa'   finanziarie   possono   assumere  partecipazioni
          temporanee  di  minoranza  nelle cooperative, con priorita'
          per  quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
          in   crisi,   nonche'  concedere  alle  cooperative  stesse
          finanziamenti  e  agevolazioni  finanziarie  in conformita'
          alla    disciplina   comunitaria   in   materia,   per   la
          realizzazione   di   progetti   di   impresa.  Le  societa'
          finanziarie   possono,   altresi',  svolgere  attivita'  di
          servizi  e  di  promozione  ed essere destinatarie di fondi
          pubblici.
             6.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  sono
          fissati  i  termini  di  presentazione  delle domande ed e'
          approvato  il  relativo schema, nonche' sono individuate le
          modalita'  di  riparto delle risorse sulla base dei criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni   al  fine,  in  particolare,  di  garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.».
             -  Si  riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 19 del
          gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «2-bis.   Per   l'anno   2009  ai  fini  dell'attuazione
          dell'istituto  sperimentale di tutela del reddito di cui al
          comma  2  nella  misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del  presente  art., determinata in 100 milioni di euro, e'
          destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere
          sulle  risorse  preordinate  allo  scopo  sul  Fondo di cui
          all'art.  25  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, come
          rideterminato  dall'art.  9,  comma 5, del decreto-legge 20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236,  fermo  restando  per il
          medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
          pagamenti  a  carico  del  predetto  Fondo  come  stabilito
          dall'art.  2,  comma  36,  ultimo  periodo,  della legge 22
          dicembre 2008, n. 203.».